“La dematerializzazione di accordi e contratti”, una delle prime tappe evolutive nella storia del processo di digitalizzazione delle PA italiane che avrebbe dovuto prendere avvio il 1′ gennaio 2013 e che, invece, stenta a decollare a causa di continui dubbi con i quali si scontrano gli Enti intenzionati a rispettare le nuove regole.
L’articolo 6 del Decreto Legge Sviluppo-bis (D.L.n. 179/2012, così come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012) raccoglie infatti alcune novità riguardo l’attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni. Nello specifico è stato modificato l’art. 15 Legge n. 241/1990 e viene stabilito che dal 1 gennaio tutti gli accordi stipulati tra PA “devono essere sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata”. Un altro punto di cambiamento riguarda i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, per cui il legislatore ha modificato l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) e prevede ora che “il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
Nonostante il legislatore abbia quindi previsto la dematerializzazione dei contratti, sembra che le PA si stiano scontrando con non pochi ostacoli, il primo dei quali è relativo ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Mentre non vive alcun dubbio circa il fatto che l’atto notarile debba esistere sempre in formato digitale, sembra che abbia preso avvio una sorta di “interpretazione” che prevede che la stipulazione dei contratti in forma amministrativa possa continuare ad essere effettuata in modo tradizionale. Ovviamente tale interpretazione è errata, dal momento che la strada che si vuole percorrere è quella che porta alla totale dematerializzazione dei documenti.
Tutti gli enti sono infatti chiamati ad attrezzarsi degli strumenti necessari al fine di poter essere pronti alle sottoscrizioni, che devono ormai essere effettuati rigorosamente in forma integralmente informatica. Tali modalità andranno applicate anche quando le altre parti non saranno dotate di sistemi di sottoscrizione elettronica, come la firma digitale ormai obbligatoria per l’ufficiale rogante. Le altre parti hanno ancora la possibilità di apporre sottoscrizione autografa e scansionata. Ulteriori dubbi e confusione deriva dal fatto che alcune direzioni regionali delle Entrate non hanno cessato di chiedere, al fine di registrazione, una copia cartacea, giustificando tale richiesta con il fatto che “la norma contenuta nel Decreto Sviluppo-bis si limita a digitalizzare sola la procedura che stipula”. Si tratta, ovviamente, di un difetto di mancata corretta interpretazione delle nuove norme.